INDENNITA’ DI ACCOMPAGNAMENTO

L’indennità di accompagnamento è una prestazione assistenziale, che spetta agli invalidi civili totali che si trovano in una delle seguenti condizioni:

  • impossibilità di deambulare senza l’aiuto permanente di un accompagnatore;
  • inabilità nel compiere gli atti quotidiani della vita senza un’assistenza continua.

Spetta ai cittadini italiani, ai cittadini stranieri comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza, o cittadini extracomunitari con titolo di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, purché e fino a che abbiano residenza stabile ed abituale in Italia.
Per il riconoscimento del beneficio non sono previsti limiti minimi e massimi di età.
L’indennità di accompagnamento può essere riconosciuta ad un bambino (in alternativa all’indennità di frequenza), ad un adulto in età lavorativa (con o senza pensione di inabilità a seconda del reddito), ma anche all’over 65enne (senza pensione di inabilità).
L’indennità è erogata al “solo titolo della minorazione“, è indipendente dalle condizioni economiche dell’invalido e del suo nucleo familiare, perché rappresenta il concorso dello Stato nelle spese per la tutela e la cura dei cittadini non autosufficienti.
L’indennità è erogata per dodici mensilità, non è tassata e ha un importo mensile, per il 2020 di 520,29 euro mensili pari a 6.243,48 euro annui.
Con il riconoscimento di questo tipo di invalidità (handicap) si può richiedere al comune di residenza il contrassegno di libera circolazione e sosta, che essendo nominativo può essere utilizzato solo quando è al servizio del malato intestatario del permesso.