LA LEGGE 104/92

Emanata nel 1992, riguarda tutti coloro che presentano una situazione di svantaggio legata da una minoranza fisica o psichica tale da destabilizzare il normale corso della vita e che quindi necessitano di maggiori aiuti e assistenze.
Per ottenerne i benefici occorre sottoporsi ad una visita presso l’Asl competente per territorio. Una volta riconosciuto l’handicap verrà rilasciato un documento che attesta che il titolare può ottenere determinati servizi. Possono beneficiare di tale legge i disabili, i genitori di figli disabili, il coniuge o altro parente o affine di secondo grado o di terzo.
La legge 104 dà diritto a:

  • avere 3 giorni al mese di assenza retribuita;

  • un congedo parentale che non può superare i due anni e può essere richiesto solo una volta nell’arco della carriera lavorativa;

  • ottenere la sede di lavoro più vicina al domicilio; non essere trasferito in un’altra sede senza aver dato prima il consenso;

  • rifiutarsi di svolgere un lavoro notturno o durante i giorni festivi;

  • chiedere, inoltre, di trasformare il loro rapporto di lavoro full time in part time;

  • chiedere 3 anni di congedo per assistere il minore disabile che ha una patologia grave. In questo caso potrà percepire il 30% dello stipendio oppure scegliere l’alternativa di usufruire di due ore al giorno.